September
2006
Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando gli apposti moduli, allo “Sportello Unico Immigrazione” istituito presso la Prefettura “Ufficio Territoriale del Governo” del luogo di dimora del richiedente. N
el caso in cui presso la Prefettura competente non sia stato ancora attivato tale servizio, le richieste potranno essere comunque inoltrate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per asilo politico, per studio o motivi religiosi, o in possesso della carta di soggiorno, in favore:
- del coniuge non legalmente separato;
- dei figli minori a carico, non coniugato o legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- dei figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive, non possano provvedere al proprio sostentamento, a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o genitori ultra-sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
La richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante:
- il reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; per più familiari il reddito deve essere rapportato alla composizione del nucleo stesso;
- la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell’edilizia residenziale, mediante attestazione dell’ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla Asl;
- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero;
- copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è titolari;
I requisiti relativi alla disponibilità del reddito e dell’alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico.
La Questura, su richiesta dello Sportello Unico Immigrazione, esprime parere circa l’eventuale sussistenza di motivi che non consentono l’ingresso dello straniero in Italia.
Lo straniero, a cui è stato rilasciato il visto di ingresso per famiglia, a seguito della procedura di nulla osta al ricongiungimento familiare, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, e compilare l’apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno.
























