June
2007
Aboliti dal 2 giugno 2007 i permessi di soggiorno di breve durata.0
Rischio di confusione nei primi giorni, soprattutto negli aeroporti.
Il 2 giugno è entrata in vigore la legge 28 maggio 2007, n. 68
“Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio”. La legge è stata pubblicata nella /Gazzetta
Ufficiale/ n. 126 del 1 giugno 2007 ed entra in vigore il giorno
seguente per espressa previsione dell’art. 2.
La legge stabilisce che nei casi d’ingresso in Italia per visite,
affari, turismo e studio non è più necessario richiedere il permesso di
soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi.
Sono previsti però i seguenti adempimenti:
- I cittadini stranieri che provengono da uno dei Paesi dell’area
Schengen_ (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e
Norvegia) devono presentarsi entro otto giorni in questura o in
commissariato per compilare personalmente la dichiarazione di presenza.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i moduli che saranno
approvati con decreto del Ministro dell’interno. Poiché il decreto non è
stato ancora emanato, si ritiene che in questa fase le dichiarazioni
potranno essere effettuate su modelli provvisori che il Ministero
dell’interno o le questure stesse metteranno a disposizione dei
cittadini stranieri;
- I cittadini stranieri che invece provengono da un Paese
extraSchengen, *NON* devono presentarsi in questura in quanto la
dichiarazione deve essere presentata direttamente alla polizia di
frontiera. È però altamente probabile che il Ministero dell’interno
stabilisca una differente modalità in quanto questi adempimenti in
frontiera potrebbero provocare forti disagi soprattutto negli aeroporti.
L’alternativa potrebbe essere quella di ritenere equivalente alla
dichiarazione il timbro apposto dalla polizia di frontiera sul
passaporto. I chiarimenti su questo punto dovrebbero essere forniti
entro lunedì 4.
Per entrambe le situazioni valgono dal 2 giugno le seguenti regole:
- nel caso di mancata presentazione della dichiarazione entro otto
giorni il cittadino straniero verrà espulso con un provvedimento di
accompagnamento immediato alla frontiera, a meno che non possa
giustificare il ritardo per una causa di forza maggiore (incidente,
malattia, e simili);
- nel caso di regolare presentazione della dichiarazione ma di
prolungamento del soggiorno oltre tre mesi dall’ingresso, oppure oltre
il termine di validità del visto d’ingresso, il cittadino straniero sarÃ
espulso ma con un provvedimento di intimazione a lasciare l’Italia entro
quindici giorni. Qualora siano trascorsi più di sessanta giorni dalla
scadenza del visto o dalla scadenza del periodo di tre mesi se lo
straniero non è sottoposto all’obbligo del visto sarà accompagnato
immediatamente alla frontiera.


























